T R I B U N A L E D I L E C C E
SEZIONE RIESAME E MISURE DI PREVENZIONE
IL PRESIDENTE E LA DIRIGENTE
Richiamato l’art. 24 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, di cui si riportano le parti di interesse
al fine di agevolarne la lettura:
6-quinquies.Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia
di misure cautelari personali e reali, l’atto di impugnazione, in deroga a quanto
disposto dal comma 6-ter, è trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata del
tribunale di cui all’articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale.
6-sexies. Fermo quanto previsto dall’articolo 591 del codice di procedura penale, nel
caso di proposizione dell’atto ai sensi del comma 6-bis l’impugnazione è altresì
inammissibile: